(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 33 del 10 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 1. Alla Tabella dei rifinanziamenui delle leggi regionali. «Allegato 1» di cui al primo comma, dell'Art. 1 della legge regionale n. 15/2004 concernente: «Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo» l'importo di Euro 200.000,00 iscritto nel cap. 111414 e' sostituito nei seguenti termini: ===================================================================== L.R. Oggetto Esercizio Cap. Finanziario 2004 --------------------------------------------------------------------- N. Anno Importo --------------------------------------------------------------------- 28 1994 Interventi di Euro 180.231,82 111414 forestazione e valorizzazione ambientale 2. Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali «Allegato 1» di cui al 1° comma, dell'Art. 1 della legge regionale n. 15/2004 il rifinanziamento di Euro 350.000,00 nel cap. 122344 deIl'Art. 4 della legge regionale n. 7/2002 e' eliminato. 3. All'Art. 1 della legge regionale n. 15/2004 e' inserito il seguente comma 7: «7. Per l'esercizio 2004 la somma di Euro 350.000,00, da erogare alle comunita' montane e ai comuni montani a titolo di contributo per l'acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti, e' iscritta nel cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 14 1 001), denominato «spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - legge regionale n. 7/2002». 4. Alla tabella di cui al comma 1 dell'Art. 2 lo stanziamento di Euro 100.000,00 iscritto nel cap. 142330 e' modificato come segue: ===================================================================== Art. Oggetto Importo in Euro Cap. --------------------------------------------------------------------- 30 Indennità per danni Euro 20.000,00 142330 causati da fermo biologico 5. Al comma 4 dell'Art. 31 della legge regionale n. 15/2004 il cap. 65667 e' sostituito dal cap. 61677, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 10 1 004) denominato «Contributo al museo della casa di Dante in Abruzzo». 6. Dopo l'Art. 79 della legge regionale n. 15/2004 e' inserito il seguente Art. 79-bis: «Art. 79-bis (Istituzione di nuovo cap. della spesa per spese di funzionamento di parchi e riserve). - 1. E autorizzata l'iscrizione di e 2.500.000,00 nell'ambito della unita' previsionale di base 5 1 001, di nuova istituzione ed iscrizione, denominata "Interventi sul territorio regionale nelle aree naturali protette per la valorizzazione dei beni ambientali" nel cap. 271600, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa legge regionale 21 giugno 1996, n. 38" da destinare alle spese di funzionamento dei parchi e delle riserve. 2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente Cap. ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.». 7. L'Art. 81 della legge regionale n. 15/2004 e' abrogato. 8. Il comma 3 dell'Art. 98 della legge regionale n. 15/2004 e' abrogato. 9. All'Art. 133 della legge regionale n. 15/2004 sono inseriti i seguenti commi: «2. All'Art. 48, comma 4, della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, dopo le parole "possono essere predisposti" sono aggiunte le seguenti parole "dalla Regione". 3. A decorrere dall'esercizio 2004 la quota fino al 40% del fondo regionale della montagna per gli interventi sociali, che puo' essere destinata dalle comunita' Montane, ai sensi del comma 7 dell'Art. 5 della legge regionale n. 95/2000, alla copertura di spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite e' iscritta nell'ambito della UPB 14 1 001 sul cap. di spesa 121532, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: fondo regionale della montagna per spese correnti - legge regionale n. 95/2000. 4. Per gli esercizi successivi l'entita' del fondo regionale della montagna verra' determinato ed iscritto con legge di bilancio sui pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.» 10. Alla tabella dei rifinanziamenti di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 15/2004, la parte riguardante l'Art. 37 della legge finanziaria 2003 e' cosi' sostituita: ===================================================================== Art. Oggetto Importo in Euro Cap. --------------------------------------------------------------------- 37 commi 1 e 2 Interventi al Euro 250.000,00 292422 Consorzio Terre del Cerrano L'Art. 12 della legge regionale n. 15/2004 e' integrato con l'aggiunta dei commi 2 e 3: 2. L'erogazione del contributo regionale e' disposta con determina della direzione attivita' produttive con ie seguenti inodalita: 100% dietro presentazione da parte del consorzio della domanda e della relativa illustrazione; entro novanta giorni dall'effettivo utilizzo delle risorse erogate il consorzio rimette alla direzione documentazione delle spese sostenute. 3. Con le stesse modalita' e' disposta l'erogazione del contributo al consorzio Terre del Cerrano. 11. Nell'elenco n. 5 della legge regionale n. 15/2004 sostituire: il beneficiario «Provincia di Chieti» con «Consorzio Acovin»; la tipologia di intervento «Consorzio Acovin» con «interventi progettuali e infrastrutturali»; la sede «Chieti» con «Tollo».