(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 33 del 10 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15
    1.  Alla  Tabella  dei  rifinanziamenui  delle  leggi  regionali.
«Allegato 1» di cui al primo comma, dell'Art. 1 della legge regionale
n.  15/2004  concernente: «Disposizioni per la redazione del bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo» l'importo
di   Euro 200.000,00  iscritto  nel  cap. 111414  e'  sostituito  nei
seguenti termini:


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     L.R.         Oggetto              Esercizio           Cap.
                                      Finanziario
                                         2004
---------------------------------------------------------------------
 N.     Anno                            Importo
---------------------------------------------------------------------
28      1994  Interventi di        Euro 180.231,82        111414
              forestazione e
              valorizzazione
              ambientale

    2.   Alla  tabella  dei  rifinanziamenti  delle  leggi  regionali
«Allegato 1» di cui al 1° comma, dell'Art. 1 della legge regionale n.
15/2004   il  rifinanziamento  di  Euro  350.000,00  nel  cap. 122344
deIl'Art. 4 della legge regionale n. 7/2002 e' eliminato.
    3.  All'Art.  1  della  legge regionale n. 15/2004 e' inserito il
seguente  comma  7:  «7.  Per  l'esercizio  2004  la  somma  di  Euro
350.000,00,  da  erogare alle comunita' montane e ai comuni montani a
titolo  di  contributo  per  l'acquisto  di  autobus e minibus per il
trasporto  locale  per  le  esigenze  sociali  del  territorio  e per
l'abbattimento  delle  tariffe per lavoratori e studenti, e' iscritta
nel  cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 14 1 001),
denominato  «spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale
nelle aree montane - legge regionale n. 7/2002».
    4.  Alla tabella di cui al comma 1 dell'Art. 2 lo stanziamento di
Euro 100.000,00 iscritto nel cap. 142330 e' modificato come segue:


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  Art.           Oggetto          Importo in Euro         Cap.
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   30    Indennità per danni       Euro 20.000,00        142330
         causati da fermo
         biologico

    5.  Al  comma  4 dell'Art. 31 della legge regionale n. 15/2004 il
cap. 65667  e'  sostituito  dal  cap. 61677,  di nuova istituzione ed
iscrizione, (UPB 10 1 004) denominato «Contributo al museo della casa
di Dante in Abruzzo».
    6. Dopo l'Art. 79 della legge regionale n. 15/2004 e' inserito il
seguente Art. 79-bis:
    «Art.  79-bis (Istituzione di nuovo cap. della spesa per spese di
funzionamento  di  parchi e riserve). - 1. E autorizzata l'iscrizione
di  e  2.500.000,00 nell'ambito della unita' previsionale di base 5 1
001,  di  nuova istituzione ed iscrizione, denominata "Interventi sul
territorio   regionale   nelle   aree   naturali   protette   per  la
valorizzazione   dei  beni  ambientali"  nel  cap. 271600,  di  nuova
istituzione  ed  iscrizione, denominato "Interventi di parte corrente
per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo  per  l'Appennino  Parco  d'Europa  legge regionale 21 giugno
1996,  n.  38"  da destinare alle spese di funzionamento dei parchi e
delle riserve.
    2.   Per   gli  esercizi  successivi  gli  stanziamenti  verranno
determinati  ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente Cap. ai
sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.».
    7. L'Art. 81 della legge regionale n. 15/2004 e' abrogato.
    8.  Il  comma  3 dell'Art. 98 della legge regionale n. 15/2004 e'
abrogato.
    9.  All'Art. 133 della legge regionale n. 15/2004 sono inseriti i
seguenti commi:
      «2. All'Art. 48, comma 4, della legge regionale 18 maggio 2000,
n.  95,  dopo le parole "possono essere predisposti" sono aggiunte le
seguenti parole "dalla Regione".
    3. A decorrere dall'esercizio 2004 la quota fino al 40% del fondo
regionale  della montagna per gli interventi sociali, che puo' essere
destinata  dalle  comunita' Montane, ai sensi del comma 7 dell'Art. 5
della  legge  regionale  n. 95/2000, alla copertura di spese correnti
derivanti  dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite
e'  iscritta nell'ambito della UPB 14 1 001 sul cap. di spesa 121532,
di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: fondo regionale della
montagna per spese correnti - legge regionale n. 95/2000.
    4.  Per  gli  esercizi  successivi  l'entita' del fondo regionale
della  montagna  verra' determinato ed iscritto con legge di bilancio
sui pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.»
    10.  Alla  tabella  dei  rifinanziamenti  di cui all'Art. 2 della
legge  regionale  n.  15/2004,  la  parte riguardante l'Art. 37 della
legge finanziaria 2003 e' cosi' sostituita:


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  Art.           Oggetto          Importo in Euro         Cap.
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37 commi 1 e 2  Interventi al      Euro 250.000,00       292422
                Consorzio Terre
                del Cerrano

    L'Art.  12  della  legge  regionale  n.  15/2004 e' integrato con
l'aggiunta dei commi 2 e 3:
      2.  L'erogazione  del  contributo  regionale  e'  disposta  con
determina  della  direzione  attivita'  produttive  con  ie  seguenti
inodalita:
        100%  dietro  presentazione  da  parte  del  consorzio  della
domanda e della relativa illustrazione;
      entro  novanta  giorni  dall'effettivo  utilizzo  delle risorse
erogate  il  consorzio  rimette  alla  direzione documentazione delle
spese sostenute.
      3.  Con  le  stesse  modalita'  e'  disposta  l'erogazione  del
contributo al consorzio Terre del Cerrano.
    11. Nell'elenco n. 5 della legge regionale n. 15/2004 sostituire:
      il beneficiario «Provincia di Chieti» con «Consorzio Acovin»;
      la  tipologia  di intervento «Consorzio Acovin» con «interventi
progettuali e infrastrutturali»;
      la sede «Chieti» con «Tollo».